Art. 6.

      1. Con le modalità determinate dal programma di cui agli articoli 2 e 3 e dai relativi progetti di attuazione, possono essere altresì finanziate la costruzione e l'attività di un centro di ricerche e sviluppo sull'innovazione tecnologica per usi civili, in particolare nei campi della mobilità sostenibile, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, del settore biomedico, nonché della tutela e del recupero del patrimonio ambientale e culturale.